La Voce di Trieste

La sovranità del Free Territory of Trieste non è di competenza dei tribunali italiani

Supreme Court building, Washington DC

Analisi di Paolo G. Parovel

Come abbiamo già scritto (LINK), le autorità italiane stanno tentando di processare e condannare alcuni dirigenti ed attivisti del Movimento Trieste Libera perché affermano l’inesistenza della sovranità dello Stato italiano sull’attuale Free Territory of Trieste (F.T.T.).

L’attuale Free Territory of Trieste è un piccolo Stato sovrano europeo dotato di porto franco internazionale, costituito e riconosciuto dal 15 settembre 1947 in regime di governo provvisorio affidato all’amministrazione militare dei Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, che ne hanno subdelegato dal 1954 la difesa militare alla NATO e l’amministrazione civile provvisoria al Governo italiano, che viola il mandato simulando la sovranità italiana (LINK).

Sul fatto che quel processo sia politico, antidemocratico ed illegale non vi sono dubbi: si fonda su vecchie norme del regime fascista italiano per la difesa dello Stato, e negli atti delle indagini vi è una lettera con cui il pubblico ministero (F. Frezza) invitava la polizia politica italiana (DIGOS) a trattare come un crimine le attività politiche pacifiche che negano la sovranità dell’Italia su Trieste.

Quell’incauto processo politico si sta ora rivoltando contro le stesse autorità italiane ed ha appena consentito di dimostrare che le decisioni che riguardano la sovranità di Stato dell’attuale Free Territory of Trieste non possono essere prese dal giudice italiano (penale, civile, amministrativo, fiscale) ma da un giudice terzo designato, sulla base degli obblighi internazionali specifici, dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, o direttamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

1. La prima fase del processo.

Alla prima udienza del 9 novembre 2015 la difesa ha presentato un’eccezione di giuridizione con la quale chiede al Giudice italiano di “dichiarare, preliminarmente ad ogni altro atto, se egli intenda esercitare nel processo la giurisdizione di Stato dell’attuale Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje nel regime provvisorio di amministrazione civile affidata alla responsabilità del Governo italiano, oppure la giurisdizione di Stato della Repubblica Italiana.

La questione non può venire pretermessa perché la certezza della giurisdizione è il presupposto fondamentale necessario per lo svolgimento di un giusto processo, e per quattro altri motivi specifici:

a) le fonti e le norme dell’ordinamento giuridico dell’attuale Free Territory of Trieste, così come costituito e riconosciuto dal 15 settembre 1947 quale Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite tutelato dal Consiglio di Sicurezza e posto nel regime provvisorio di amministrazione civile affidata dal 1954 alla responsabilità del Governo italiano sono differenti da quelle dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, e possono concidere con essa soltanto per le parti compatibili che vi siano state estese con provvedimento giurisdizionale del Governo amministratore provvisorio (cfr. anche: Cassazione italiana, I Sezione civile, sentenza 26 febbraio 1965, n. 323);

b) l’oggetto principale del processo è l’applicazione a Trieste di norme penali che difendono la sovranità e l’integrità territoriale dello Stato italiano, e per tale loro stesso scopo non possono venire legittimamente estese né applicate al territorio di un altro Stato sovrano riconosciuto dalla Repubblica Italiana con strumenti giuridici di diritto interno ed internazionale vigenti, qual’è il Free Territory of Trieste;

c) in questa materia il giudice italiano non è al di sopra delle parti;

d) l’affermazione esplicita od implicita della sovranità dello Stato italiano sull’attuale Free Territory of Trieste è in contraddizione con le leggi vigenti dello stesso Stato italiano (elencate con precisione nell’atto) che riconoscono sia la sovranità di Stato del Free Territory of Trieste per obbligo internazionale che la Costituzione italiana rende prevalente sulla legislazione nazionale e regionale, sia l’amministrazione provvisoria del Free Territory affidata al Governo italiano.

2. La seconda udienza.

Nell’udienza del 16 novembre 2015 sull’eccezione di giurisdizione il Giudice italiano non ha voluto dichiarare la sua scelta ed ha dato una risposta giuridicamente nulla (LINK), perché ambigua e formulata con un’ordinanza interna al processo invece che con la sentenza di accertamento necessaria (art. 20 del codice di procedura penale italiano).

Il 2 dicembre 2015 gli imputati hanno perciò rinnovato l’eccezione di giurisdizione, chiedendo che il giudice si pronunci con sentenza, in forma non ambigua, e se vorrà affermare la giurisdizione italiana indichi esattamente quali leggi nazionali e quali strumenti e norme del diritto internazionale affermerebbero la sovranità italiana sull’attuale Free Territory of Trieste.

Questa è una mossa da scacco matto, poiché tali leggi, strumenti e norme non esistono. Il giudice italiano che volesse affermare la sovranità dell’Italia sul Free Territory of Trieste non compirebbe perciò un atto giuridico ma politico, che gli è vietato dall’art. 101.2 della Costituzione italiana: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

La nuova richiesta ha inoltre sviluppato due nuovi argomenti giuridici che il giudice italiano non può superare.

3. L’annessione impossibile.

Il primo argomento nuovo è la Legge costituzionale italiana n. 1/1963, che approva lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia includendovi amministrativamente, assieme a due province italiane, anche i Comuni che formano l’attuale Free Territory of Trieste, ma all’art. 70, primo capoverso, conferma che per considerarli annessi alla Repubblica Italiana sarebbe necessaria una legge speciale.

Occorrerebbe cioè una legge di annessione. Ma il Parlamento italiano non ha potuto e non può adottarla perché costituirebbe il riconoscimento giuridico della precedente inesistenza della sovranità italiana, e perché sarebbe subordinata a tre condizioni preliminari di diritto internazionale e di diritto italiano, precisamente:

a) il consenso preliminare e finale esplicito – nelle forme stabilite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – di tutti gli Stati firmatari del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, di tutti gli Stati loro successori, e di tutti gli altri Stati della Comunità internazionale quali titolari di diritti generali e speciali sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste (Trattato di Pace, Allegato VI art. 34, Allegato VIII, artt. 1, 3 n.3, 5 n. 1, 16, 21-24);

b) il consenso preliminare e finale esplicito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quale garante giuridico diretto dell’integrità e dell’indipendenza del Free Territory of Trieste (Risoluzione S/RES/16 (1947); Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, art. 21 n. 1);

c) un referendum di autodeterminazione della popolazione del Free Territory of Trieste (Charter of the United Nations, Declaration of Principles of International Law, Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, UN General Assembly Resolution 2625/1970, International Covenant on Civil and Political Rights; Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe) che dovrebbe svolgersi sotto il controllo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

4. Il giuramento politico fascista degli avvocati italiani.

Il secondo argomento nuovo è che l’affidamento ai tribunali italiani di decisioni giudiziarie (penali, civili, amministrative, tributarie) che riguardano la sovranità di Stato del Free Territory of Trieste, oltre a violare il principio fondamentale di imparzialità del giudice può ledere i diritti fondamentali di libertà della difesa.

Sino al 2 febbraio 2013 gli avvocati italiani per poter incominciare ad esercitare la professione sono stati costretti da una norma stabilita al tempo della dittatura fascista (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 12) a giurare di adempiere ai propri doveri professionali non soltanto «per i fini superiori della giustizia» ma anche «per gli interessi della Nazione», che come tali hanno prevalente natura politica ed economica.

Poiché la Nazione italiana ha violato e continua a violare i diritti di Stato del Free Territory of Trieste per propri interessi politici ed economici, quel vincolo di giuramento può impedire agli avvocati italiani di difendere liberamente gli interessi legittimi degli individui e delle imprese che affermano in giudizio quei diritti contro gli interessi nazionali italiani.

Non è possibile nemmeno l’intervento diretto ed indipendente di avvocati di altri Paesi europei, perché la legge italiana n. 31/1982 di esecuzione della direttiva CEE 77/249 consente loro di operare in Italia soltanto se divengono avvocati italiani o si appoggiano ad un avvocato italiano.

Quest’impedimento politico-giuridico evidente può concretare quindi una violazione fondamentale della libertà di difesa stabilita e riconosciuta dall’ordinamento internazionale e dallo stesso ordinamento italiano.

5. La competenza internazionale.

Per tali motivi tutte le decisioni giudiziarie (penali, civili, amministrative, tributarie) nelle quali venga contestata la giurisdizione dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste non possono venire affidate alla magistratura italiana, ma soltanto ad un giudice al di sopra delle parti, presso il quale anche gli avvocati italiani non abbiano obblighi politici. E la sua nomina non può spettare alle autorità italiane.

In esecuzione degli obblighi internazionali specifici la nomina di quel giudice spetta infatti ai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito quali detentori del mandato primario di governo del Free Territory of Trieste (Trattato di Pace, Allegato VII, art. 1; Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954), o direttamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale garante del Free Territory of Trieste (Risoluzione S/RES/16 (1947); Trattato di Pace, art. 21 ed Allegato VI, art. 2).

Nella procedura di nomina del giudice e di riconoscimento delle parti è inoltre necessario tenere conto delle disposizioni inerenti del Trattato di Pace, in particolare per quanto riguarda le Clausole Finali per la risoluzione delle controversie (artt. 87 ed 86) e gli artt. 21 e 90, che costituendo il Free Territory of Trieste quale nuovo Stato sovrano dalla data dell’entrata in vigore del Trattato (15 settembre 1947) gli hanno assegnato anche la qualità di parte in tutte le controversie che lo riguardano in forma diretta od indiretta.

6 La Rappresentanza Internazionale riattivata.

Dal 16 settembre 2015 la rappresentanza giuridica e politico-diplomatica del Free Territory of Trieste quale soggetto internazionale è stata riattivata ed assunta (LINK) dalla «International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste», in sigla «I.P.R. F.T.T.» (denominazioni alternative ufficiali: «Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des FreienTerritoriums Triest».

La I.P.R. F.T.T. ha perciò anche titolo ad agire come tale in tutte le controversie, di qualsiasi genere e grado, che riguardino i diritti del Free Territory of Trieste, dei suoi organi ed enti di Stato incluso il Porto Franco internazionale, dei suoi cittadini e delle sue imprese, ed i diritti degli altri Stati, dei loro cittadini e delle loro imprese sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste.

Sarebbe dunque opportuno che la Comunità internazionale, ed in particolare gli Stati che hanno maggiori diritti ed interessi allo sviluppo del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, invitassero le autorità italiane a prenderne atto.

© 6 Gennaio 2016

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