Trieste: diritti fiscali, porto, antimafia, politici coinvolti e giudici denunciati
Quando vedi che l’unica città-porto franco internazionale del Mediterraneo, Trieste, ha diritti di vantaggio fiscale straordinari ma i suoi politici ed i loro media prima li trascurano, e poi li negano in piena crisi, è evidente che c’è qualcosa che non va.
Quando vedi che quei politici e quei media insistono a voler regalare illegalmente mezzo porto franco alla speculazione edilizia e immobiliare raccontando balle, il qualcosa che non va incomincia a delinearsi.
Quando vedi che su quell’operazione ci sono pesanti interrogativi antimafia, ma quegli stessi politici e media fingono di ignorarli, il qualcosa che non va autorizza ipotesi ancor peggiori.
Quando vedi che chiunque si opponga efficacemente viene aggredito da quei politici e media locali con violente campagne stampa di diffamazione, minacce e notizie false, quelle ipotesi si rafforzano in proporzione.
Quando vedi che magistrati locali e lo Stato li appoggiano partecipando, od omettendo di intervenire, il qualcosa che non va deve avere radici ancora più estese.
Ma quando vedi che alcuni magistrati li aiutano falsificando lettera e interpretazione dei trattati internazionali per negare l’esistenza di quei diritti fiscali e dei diritti porto franco, inclusi i vincoli sulle aree insidiate dalla speculazione edilizia, il qualcosa che non va assume una fisionomia precisa.
Un sistema di corruzione esteso e coperto
La fisionomia è quella di un sistema di corruzione coperto, concreto e completo. Intendendo per corruzione non solo i comportamenti illeciti per lucro o ricatto, ma l’insieme dei fattori dolosi, colposi e di semplice incapacità che corrompono le difese di un sistema sociale, politico ed economico mandandolo in rovina a beneficio di pochi, e talora di nessuno.
Ed il sistema di corruzione così emerso a Trieste va denunciato e fermato immediatamente, perché parassita ed affonda l’unica città-porto internazionale del Mediterraneo, ne strangola cittadini ed imprese con tasse non dovute, toglie lavoro mandando la gente in miseria, e crea nuovi spazi di riciclaggio per la criminalità organizzata.
Tre giudici denunciati
In una situazione così grave della comunità triestina l’ordinanza, come tale revocabile, di un collegio tre giudici che rigetta con motivazioni abnormi le eccezioni sollevate un processo civile a Trieste su questioni fiscali può sembrare un incidente minore, i cui eventuali aspetti di falso ed abuso d’ufficio dovrebbero riguardare solo le parti processuali.
E non potrebbero quindi ledere interessi collettivi né meritare denunce sempre rischiose perché vengono facilmente interpretate, a torto o a ragione, come aggressioni strumentali all’indipendenza della magistratura od a singoli magistrati.
Vi sono invece motivi assolutamente speciali d’interesse pubblico per cui l’ordinanza di quei tre giudici ha reso necessaria la denuncia penale che ho ritenuto di dover presentare sotto mia personale responsabilità il 25 settembre in udienza per altro procedimento a Trieste.
La denuncia verrà ora trattata dalla Procura e dal Tribunale di Bologna per competenza territoriale sui procedimenti che riguardano magistrati in servizio nel distretto giudiziario triestino.
Gli interessi coinvolti
L’ordinanza aveva respinto, in un procedimento su vicenda fiscale, l’eccezione di giurisdizione dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste e sul suo porto franco, creati nel 1947 dal Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia esonerandoli anche dal pagamento del debito pubblico italiano, e posti dal 1954 sotto amministrazione civile provvisoria del Governo (non dello Stato) italiano su mandato fiduciario internazionale.
Il caso era dunque esemplare, dato che riguardava il riconoscimento dei fondamenti giuridici di tutti i diritti politici, economici, amministrativi e fiscali dei cittadini del Territorio Libero. E dal riconoscimento ed esercizio di tutti quei diritti dipendono le sole possibilità concrete di lavoro e rinascita economica di Trieste attraverso lo sviluppo del suo Porto Franco internazionale.
La questione è rilevantissima e riguarda sia la popolazione e le imprese di Trieste e territorio, sia gli investitori internazionali. E nel mese di luglio 2013 il nuovo e crescente Movimento Trieste Libera ha notificato al Governo italiano, ai garanti internazionali ed alle istituzioni dello Stato italiano a Trieste un “Atto di reclamo e messa in mora” giuridicamente ineccepibile, per avviare le procedure di riconoscimento dello status della città a tutti i livelli.
L’azione ha incontrato due livelli di ostacoli: il silenzio del Governo italiano amministratore, che non può contestare ufficialmente i fondamenti di diritto internazionale della questione, e lo sviluppo di attività di contrasto locali sempre più aggressive da parte di politici, partiti e media “di sistema”, con sostegni tecnici nei servizi e da parte di alcuni magistrati.
La giurisprudenza fatta in casa
Mentre politici e media negano l’esistenza giuridica del Territorio Libero con campagne stampa ingannevoli, alcuni magistrati locali si sono incaricati di fornir loro falsi argomenti giuridici costruendo sul campo, con provvedimenti abnormi a catena, una pseudo-giurisprudenza fatta in casa per bloccare le rivendicazioni dei triestini consapevoli ed alimentare la propaganda negazionista.
L’abnormità dei loro provvedimenti ha perciò tre aspetti caratteristici. Il primo è che interpretano i trattati internazionali su basi di dottrina e giurisprudenza politica nazionalista interna, ignorando le fonti vincolanti di interpretazione autentica (come gli atti del Dipartimento di Stato USA), e violando le regole della Convenzione di Vienna sul diritto del Trattati alle quali è vincolato anche l’ordinamento italiano.
Il secondo aspetto abnorme è l’estensione delle decisioni ad argomenti che eccedono il quesito, in modo che il provvedimento giudiziario coincida clamorosamente con le esigenze speculative (in particolare a danno del Porto Franco) e propagandistiche dell’ambiente politico esterno. Si veda l’analisi della Voce sulla recente sentenza TAR n. 400/2103, https://www.lavoceditrieste.net/2013/08/03/trieste-sentenza-politica-del-tar-appoggia-speculazioni-illecite-contro-il-porto-franco/).
Il terzo è che questo genere di provvedimenti abnormi viene immediatamente propagandato a grancassa da politici e media come fossero giurisprudenza decisiva “di grande dottrina”, talora persino anticipandoli, ed utilizzato come tale a catena in altri procedimenti giudiziari locali.
L’ordinanza che nega tutti i diritti di Trieste
L’ordinanza ora denunciata dei giudici Spadaro, Pacilio e Morvay ha fatto ancora peggio della sentenza TAR, perché falsifica la lettera e travisa l’interpretazione dei Trattati al punto da affermare decadute dal 1954 tutte le norme del Trattato di pace che istituiscono e regolano il Territorio Libero inclusi tutti gli allegati, e nega così quindi tutti i relativi diritti individuali e collettivi dei triestini.
E quest’ordinanza così grossolanamente falsaria non viene solo esaltata da quei politici e quella stampa (Piccolo e Primorski dnevnik in testa), ma anche utilizzata freneticamente come modello di giurisprudenza e dottrina in una quantità di altri procedimenti soprattutto da Equitalia, che in precedenza vi citava come fonte Wikipedia.
Il tutto sulla pelle dei triestini che tentano di difendersi dall’imposizione ed esazione forzata di tasse non dovute, e da ingiustizie e malaffari d’ogni genere.
La cancellazione dei diritti di Porto Franco
Ma se la magistratura italiana incominciasse a sostenere impunemente queste tesi politiche false e dissennate, i primi a finire cancellati sarebbero i diritti già attivi di Porto Franco internazionale fondati sull’Allegato VIII, che l’Unione Europea rispetta soltanto perché sono in vigore da prima della sua costituzione.
E cancellarli significherebbe la fine delle principali attività di lavoro presenti e future dell’intero porto di Trieste: dal Porto Franco Nord con l’Adria Terminal ed i nuovi sviluppi portuali possibili, al Porto Franco Sud con i traghetti dalla Turchia, i container del Molo VII, lo Scalo Legnami, il terminale petroli SIOT dell’Oleodotto Transalpino-TAL che alimenta Austria, Germania e Repubblica Ceca, la nuova piattaforma logistica, e la riconversione portuale dell’area della Ferriera, ai retroporti di Prosecco e di Fernetti.
Basterebbe già questo a liquidare definitivamente Trieste in un fallimento epocale a catena, lasciando senza lavoro tre quarti della popolazione attiva.
Fermare questi abusi politico-giudiziari
È dunque evidente che occorre fermare questi abusi politico-giudiziari folli. Ed i soli mezzi legittimi immediati per incominciare a farlo era presentare denuncia penale nei confronti dei tre magistrati responsabili del provvedimento falsario più pericoloso, pubblicarla e depositarla in tutti i procedimenti dove vi sia il rischio di provvedimenti simili o su quella falsariga.
Quanto alle responsabilità, quelle penali sono personali, i magistrati non ne sono esenti ed il loro ruolo pubblico le aggrava. Come per la sentenza abnorme del TAR, anche da quest’ordinanza non risulta se tutti e tre i giudici componenti il collegio l’abbiano approvata, come appare certo solo per la relatrice Giulia Spadaro, o se uno degli altri due fosse contrario o astenuto (forse il presidente Morvay). Ma gli inquirenti potranno accertarlo, compiendo le distinzioni opportune.
Noi intanto riproduciamo qui sotto la denuncia penale, mentre l’ordinanza può essere consultata e scaricata cliccando qui.
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IL TESTO DELLA DENUNCIA PENALE:
1. Nella città e territorio di Trieste è in corso da parte di un numero rilevante di cittadini la legittima contestazione giuridica e politica, avanti le autorità italiane ed internazionali, di violazioni del mandato fiduciario internazionale di amministrazione civile provvisoria del Territorio Libero di Trieste, ex Zona A, conferito al Governo italiano con il vigente Memorandum d’intesa quadrilaterale di Londra del 1954 in esecuzione delle pertinenti norme ed allegati del vigente Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia, nonché della Risoluzione n. 16 dd. 10 gennaio 1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Nell’interesse legittimo di tali cittadini dette contestazioni sono state formalizzate in diritto per mezzo di un apposito “Atto di reclamo e messa in mora” dd. 18 giugno 2013 notificato dall’organizzazione politica “Movimento Trieste Libera” al Governo italiano amministratore, alle autorità internazionali di garanzia ed alle istituzioni dello Stato italiano nel Territorio Libero di Trieste, incluse le autorità giudiziarie civili, penali ed amministrative locali
Per brevità, il denunciante allega qui e fa integralmente proprio in toto tale atto (allegato A) ad ogni suo fine ed effetto, anche nel presente procedimento ed in quelli ad esso comunque inerenti.
3. La materia del reclamo ha evidente e straordinario rilievo per gli interessi dei cittadini di Trieste e territorio, in quanto riguarda loro diritti speciali politici, economici, di lavoro, fiscali, giudiziari ed amministrativi, che assegnano loro vantaggi di natura e portata tale da modificare radicalmente le loro prerogative e condizioni di vita e di lavoro individuali e collettive.
La necessità di attivare tali legittimi vantaggi è ulteriormente accresciuta dalle condizioni sempre più estreme e travolgenti di corruzione e crisi della politica, delle istituzioni e dell’economia italiane.
4. A prescindere dagli esiti del reclamo, l’organizzazione proponente e tutti i cittadini che vi hanno interesse legittimo hanno diritto che esso venga pacificamente e correttamente trattato dalle autorità ed istituzioni destinatarie nei termini pertinenti, secondo le procedure adeguate e con tutte le garanzie democratiche e di legge.
5. A seguito della notifica di tale atto di reclamo e messa in mora, una consociazione trasversale di politici e media locali ha organizzato e svolge una sempre più violenta attività sistematica e coordinata di contrasto disinformativo per negare l’esistenza dei diritti reclamati ed impedirne la corretta e legittima discussione in diritto nelle sedi pertinenti.
Dette attività di contrasto disinformativo si avvalgono, anche con aspetti ed episodi di rilevanza penale in sé e sotto il profilo associativo, sia della diffusione in abuso della credulità popolare di notizie false, tendenziose ed atte a turbare l’ordine pubblico riguardanti la materia giuridica in contestazione, sia di azioni di discredito, diffamazione e minaccia nei confronti di dirigenti dell’organizzazione politica reclamante, sia di minaccia nei confronti dei suoi aderenti e simpatizzanti comunque identificabili.
6. Ci si deve dolere che alcuni magistrati in servizio a Trieste abbiano dato in veste istituzionale, e dunque quali pubblici ufficiali di funzione e rango elevati e dello Stato italiano, supporto pubblico oggettivo a dette attività concorsuali di contrasto politico e mediatico dei diritti legittimamente reclamati dai cittadini di Trieste e terrorio.
Tale appoggio risulta dato principalmente:
a) per mezzo della pubblicazione senza smentita di proprie dichiarazioni e di informazioni riservate delle indagini (dott. Filippo Gulotta, quale Presidente di Sezione Penale, con l’appoggio pubblico della giunta distrettuale dell’ANM in rappresentanza di tutti i propri iscritti; dott. Federico Frezza, quale pubblico ministero facente funzioni di Procuratore capo) così dando luogo alla formulazione giornalistica, principalmente da parte del quotidiano Il Piccolo, di gravi minacce politiche antidemocratiche, sotto specie giudiziaria, di identificazione, schedatura e persecuzione dei dirigenti, aderenti e simpatizzanti del Movimento Trieste libera. Tali attività sono già oggetto di separata denuncia.
b) attraverso la produzione di atti decisori del proprio ufficio (sentenze, ordinanze), che oppongono in vario modo alle ragioni dei reclamanti interpretazioni distorsive arbitrarie del diritto internazionale, e vengono immediatamente utilizzate a livello pubblicistico, politico e giudiziario locale quali nuove fonti giurisprudenziali ad hoc.
Tali interpretazioni distorsive arbitrarie, che l’oggetto, le circostanze ed il ruolo magistratuale non consentono di non attribuire a dolo o colpa grave, appaiono formulate ricorrendo a mezzi abnormi quali:
− la falsificazione od il travisamento radicale della lettera degli strumenti internazionali interpretati;
− la trascuranza o violazione delle norme di interpretazione specifiche che l’ordinamento italiano vincola (artt. 10 e 117 Cost.) alla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati;
− la trascuranza sia del principio che delle fonti di interpretazione autentica, come tali prevalenti e retroattive;
− il ricorso surrettizio e sostanzialmente esclusivo alla presunta auctoritas di interpretazioni dottrinali (come tali opinabili e non vincolanti) di nota e palese finalità politica afferente;
− l’estensione della pronuncia conseguentemente abnorme anche ad aspetti della materia che eccedono l’oggetto in decisione.
7. Di tale genere di distorsioni interpretative, esiti decisori abnormi ed utilizzi giurisprudenziali impropri sono esempi significativi recentissimi, e contraddittori tra loro:
− l’abnorme ed invero sorprendente sentenza TAR-FVG n. 400/13 (giudici Manuela Sinigoi, Umberto Zuballi, E. Di Sciascio) che è oggetto di separata denuncia anche per violazioni di legge concorrenti,
− la qui denunciata ordinanza nel procedimento civile n. 1888/13 (giudici: Giulia Spadaro relatore, Monica Pacilio, pres. Raffaele Morvay).
8. La presente denuncia penale nei confronti dei tre magistrati responsabili è resa necessaria e non procrastinabile, oltre che dal fatto in sé, dalla circostanza che l’ordinanza Spadaro-Pacilio-Morvay viene già utilizzata sistematicamente quanto impropriamente in altri procedimenti giudiziari a lesione e spoliazione arbitraria coordinate e sempre più estese dei medesimi interessi legittimi e diritti di natura collettiva ed individuale dei cittadini di Trieste e territorio.
Il denunciante ritiene perciò che la necessità sociale ed istituzionale della presente denuncia prevalga sui rischi personali cui essa può esporlo, e che si debba dare alla denuncia piena pubblicità per prevenire, nelle more delle indagini, ulteriori utilizzi giudiziari, politici e mediatici indebiti dell’ordinanza abnorme.
9. L’ordinanza Spadaro-Pacilio-Morvay, che appare costruita quale collage già di per sé disordinato ed impreciso di fonti dottrinali di parte nemmeno indicate, afferma addirittura abrogate tutte le fonti normative di diritto internazionale relative all’esistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste, del suo porto franco internazionale e dei diritti dei suoi cittadini, che dichiara perciò soggetti alla sovranità piena, esclusiva, diretta ed incondizionata dello Stato italiano.
10. I tre giudici firmatari dell’ordinanza hanno fondato l’intera costruzione giustificativa della loro pronuncia in tal senso su due falsificazioni coordinate, principale e subordinata, della lettera degli strumenti internazionali in esame, e precisamente:
10.1. Sull’affermazione principale che l’art.1 dell’Allegato VII – Strumento per il regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste (Instrument for the provisional regime of the Feee Territory of Trieste) al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 condizioni alla nomina del Governatore da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite anche l’entrata in vigore del regime di governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste, il quale perciò non sarebbe mai stato giuridicamente costituito.
L’affermazione è falsa, poiché l’invocato art. 1 dell’allegato VII (pre-approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con risoluzione n. 16 del 10 gennaio 1947) stabilisce espressamente, e senza possibilità di equivoco sulla lettera della norma, che sino ad assunzione del suo ufficio da parte del nominando Governatore il Territorio Libero di Trieste continuerà ad essere amministrato dai comandi militari Alleati entro le rispettive zone: «Pending assumption of office by the Governor, the Free Territory shall continue to be administered by the Allied military commands within their respective zones.»
In esecuzione di tale norma il mandato di governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste è stato infatti notoriamente affidato per la sua principale Zona A ad un apposito Governo Militare Alleato del Territorio Libero di Trieste (Allied Military Government of the Free Territory of Trieste. AMG-FTT), il quale all’entrata in vigore del Trattato di Pace (15.9.1947) ha puntualmente ed efficacemente dichiarato col proprio Proclama n.1, che è provvedimento di rango legislativo pubblicato ad ogni effetto di legge, la costituzione del Territorio Libero di Trieste (dotato perciò di territorio, popolazione, ordinamento e Governo) in esecuzione delle norme specifiche del Trattato di Pace.
Nel protrarsi dei tempi previsti per la nomina politica internazionale del Governatore, la medesima funzione di governo provvisorio è stata poi affidata con lo strumento esecutivo aggiunto e subordinato del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 al Governo (non allo Stato) italiano, il quale l’ha accettata e continua a svolgerla senza altro titolo valido.
La falsità, dunque palese e conclamata, dell’affermazione principale dei tre giudici che la mancata nomina del Governatore avrebbe impedito la costituzione in regime di governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste quale ente di diritto internazionale, travolge di per sé l’intero impianto motivazionale conseguente della loro decisione.
10.2 Sulla base di tale falsificazione della lettera del Trattato, ed a complemento di essa, i tre giudici affermano falsamente, sempre a ricalco di fonti di parte non indicate, che:
– «Tra gli effetti più rilevanti degli accordi di Londra sono l’abrogazione degli art. 4 e 21 e degli allegati da Vi a X del Trattato di Pace; il consenso della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e della Jugoslavia al ripristino della sovranità italiana nel territorio già divenuto nullius per la rinuncia italiana e per la mancata formazione dell’ente che doveva esserne il beneficiario; il consenso dell’Italia, della Gran Bretagna e degli Starti Uniti all’estensione della sovranità italiana alla zona B»
– «Con il memorandum di Londra vi è stato il riconoscimento da parte degli Stati, che avevano concordato alla rinuncia della sovranità da parte dell’Italia, del diritto di estendere la propria potestà d’imperio e di appropriarsi del territorio, essendsosi constatata l’impossibilità di dare vita ad un nuovo ente.»
– «per effetto dell’abrogazione delle disposizioni devono ritenersi abrogate anche le disposizioni che rendevano il TLT esente dal pagamento del debito pubblico italiano»
Non si tratta soltanto di affermazioni apodittiche ricalcate da esercitazioni dottrinali di parte o da giurisprudenza omologa che vi abbia fatto precedente indebito ricorso, ma nuovamente di falsificazioni della lettera dello strumento internazionale.
Il testo del Memorandum di Londra lo afferma infatti adottato dalle parti quale “practical arrangement”, adattamento pratico senza perciò modifiche di status giuridico, della forma militare alleata originaria del Governo d’amministrazione provvisoria del TLT, nella verificata impossibilità specifica della sua breve durata prevista dal Trattato, alla forma meno onerosa del Governo provvisorio civile affidato come tale ai Governi, e non agli Stati, italiano (Zona A) e jugoslavo (Zona B).
Nella lettera dello strumento non vi è inoltre alcun elemento che possa essere interpretato bona fide e sotto il profilo logico quale imposizione o riconoscimento della sovranità dei due Stati, e tanto meno quale abrogazione dell’intero apparato normativo del Trattato di Pace relativo al Territorio Libero di Trieste.
Sulla cui permanenza si fonda infatti l’intero impianto logico-giuridico dello stesso Memorandum, che in caso contrario risulterebbe privo di qualsiasi possibile effetto anche sotto ogni possibile profilo interpretativo.
11. Ad evidenziare l’entità e gravità dei falsi qui denunciati si allegano, sotto il profilo dell’interpretazione autentica, copia di due atti pertinenti pubblicati dal Dipartimento di Stato degli USA, la maggiore potenza firmataria dei due strumenti internazionali: l’elenco dei Trattati in vigore al 2012, che include senza variazioni sia Trattato di Pace ,sia il Memorandum di Londra (allegato B) ed il documento desecretato n. 071519-APR 74 sulla permanenza dello status giuridico del Territorio Libero di Trieste sotto amministrazione civile provvisoria (allegato C).
12. La straordinaria rilevanza giuridica e sociale dell’argomento, le circostanze politiche notorie in cui esso viene pubblicamente dibattuto, gli obblighi e ruoli della funzione di magistrato giudicante e la natura collegiale della decisione oggetto di denuncia consentono di escludere che i sopra indicati elementi di falso sui quali essi hanno fondato la loro pronuncia abnorme non possano essere frutto di dolo o colpa grave.
13. Chiedo pertanto si proceda nei confronti dei magistrati Giulia Spadaro, Monica Pacilio e Raffaele Morvay nelle corrispondenti ipotesi di responsabilità penale di abuso e di falso proprie dei pubblici ufficiali, e per le altre eventuali ipotesi di reato che venissero ravvisate nel loro agire per quanto costituisce oggetto della presente denuncia, che mi riservo di integrare con quant’altro possa essere utile al compimento od all’estensione delle indagini.
Trieste, 25 settembre 2013 – Paolo G. Parovel
© 28 Settembre 2013