1719: l’atto di nascita della Trieste moderna
di PGParovel
Ecco il testo della proclamazione dei porti franchi di Trieste e Fiume: i diritti speciali su cui l’Austria fondò le fortune di Trieste sino alla prima guerra mondiale:
Quanti di noi, triestini vecchi e nuovi, conoscono davvero la storia ed i diritti di questa nostra città? Purtroppo ben pochi, e non perché non sia importante conoscerli, ma perché proprio per questo ce li nascondono e contraffanno ufficialmente addirittura dalla fine della prima guerra mondiale: 92 anni ad oggi.
Così i più non sanno nemmeno che Trieste è stata austriaca, e per atto di dedizione spontanea, oltre mezzo millennio, dal 1382 al 1918, mentre la Trieste moderna che conosciamo, la città-porto internazionale, compirà nel 2019 appena duecent’anni.
É nata infatti per un atto sovrano del 1719 con cui l’imperatore Carlo VI favorì, liberalizzandolo, l’insediamento di imprenditori stranieri e dichiarò Trieste e Fiume porti franchi dell’impero con straordinarie condizioni di favore.
La città iniziò a crescere in misura esponenziale per immigrazione soprattutto dall’entroterra sloveno, croato e mitteleuropeo, ma anche dal Friuli ed altre regioni e coste della penisola italiana e da quelle del Levante mediterraneo: i poco più di tremila abitanti ladini e sloveni originari vennero sommersi da una popolazione nuova salendo rapidamente a 50.000 in quel secolo, 120.000 a metà dell’Ottocento e 250.000 nel 1913, con sviluppi urbanistici conseguenti.
I nostri diritti storici di autonomia datano dunque da quel rapporto con Casa d’Austria scelto nel 1382, ma dal Settecento noi triestini siamo figli di quell’immigrazione plurinazionale (le cui radici vennero nascoste dopo il 1918 con l’italianizzazione forzata anche dei cognomi) ed abbiamo diritti di porto franco che si fondano, in successione di regimi giuridici sino ad oggi, su quel decreto istitutivo imperiale.
E poiché i documenti sul porto franco sono fondamentali per rinnovare o rifondare la nostra memoria storica, la nostra identità ed i nostri diritti, abbiamo deciso di renderveli disponibili a cominciare da questo primo:
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Noi Carlo VI. per grazia di Dio Imperatore eletto dei Romani, sempre Augusto, Re di Germania, Spagna, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Servia ecc. ecc., Arciduca d’Austria, Duca di Borgogna, Brabante, Milano, Stiria, Carintia, Carniola e Würtemberg, Conte di Absburgo, Fiandra, Tirolo, Gorizia, Gradisca ecc. ecc.
A tutti e cadauno dei nostri fedeli, siano incoli o sudditi, di qualunque dignità, stato, officio, grado superiore od inferiore, che abitano e posseggono od in futuro abiteranno e prenderanno domicilio nei nostri Regni ereditari, Principati e Paesi, cioè nell’Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Servia, ed altri nostri conquisti, come pure nell’Austria, nel Tirolo, nella Stiria, nella Carintia, nel Carnio, in Gorizia, in Gradisca, in Trieste, in Fiume, e in tutte le altre provincie e porti di mare dell’Austria interiore, annunciamo la nostra grazia Imperiale e Principesca ed ogni bene.
E facciamo loro sapere che nella pace testé conchiusa colla Porta Ottomana, ad oggetto di avviare commerci e navigazione vicendevoli, e di promuoverli con effetto, abbiamo concluso un trattato speciale nel dì 27 luglio del 1719; ed avendo anche prima di questo pubblicate le patenti stampate del 2 giugno 1717 e recentemente del dì 12 marzo di quest’anno, ad oggetto di avviare un commercio generale, precipuamente tra la Cristianità ed i nostri regni, Principati e Provincie ereditarie, specialmente mediante la navigazione dei nostri porti di mare dell’Austria interiore; in oggi facciamo nota la nostra volontà Imperiale e Principesca e sulle proposizioni da noi richieste con ogni esame di circostanze, abbiamo decretato quanto segue:
I. Accordiamo ampia abitanza e libero esercizio di commercio, di manufatture, di opifici, a tutti gli stranieri trafficanti, proprietari di navi, manifattori, ed altri artieri che per cagione di commercio desiderano e vogliono migrare e prendere fissa stanza nei paesi dell’Austria interiore, non soltanto in Portorè e nel Vinodol, ma in qualsiasi altra città, borgata, terra dell’Austria interiore, dove e come meglio loro piace, assicurando loro la protezione occorrente ai commerci e alle industrie.
II. Abbiamo provveduto perché le strade regie siano migliorate, regolate e disposte in modo che siano atte a promuovere il commercio ed al trasporto delle mercanzie secondo gli usi e consuetudini mercantili, e verrà provveduto perché siano fatte praticabili e siano compiute quanto prima, e che vengano mantenute tali anche in futuro.
Ed è perciò che colle presenti concediamo facoltà a tutti i negozianti e mercatori di approdare nei nostri porti e fiumi dell’Austria interiore e Stati ereditari senza qualsiasi salvacondotto, senza qualsiasi licenza speciale e generale, tanto con navigli propri, che con navigli noleggiati, caricati o vuoti, con qualunque siasi effetto, robe e cose mercantili, di farvi stazione e di ripartirne per dove vorranno.
III. A tale oggetto clementissimamente dichiariamo colle presenti temporaneamente porti franchi le due nostre città sull’Adriatico, Trieste e Fiume, nelle quali tutti i trafficanti esteri che approderanno nei porti franchi potranno acquistare in grandissima parte di prima mano, e per conseguenza con grande loro guadagno, quegli effetti delle nostre provincie ereditarie, che prima dovevano provvedere di seconda, terza, quarta e quasi quinta mano, ed avranno facile occasione di trovare ulteriori acquisti.
IV. Abbiamo per ciò non solo provveduto a maggiore sicurezza e promozione di cose siffatte, per l’ordinamento speciale e costruzione di durevole contumacia; ma abbiamo concesso e portiamo a pubblica conoscenza le seguenti speciali libertà concesse ai detti due porti franchi di Trieste e di Fiume, cioè:
1. Ogni trafficante, capitano di nave, patrono, ed altri siffatti possono entrare liberamente, senza impedimento, senza oneri, nei porti franchi, ed uscirne; comperare e vendere merci ed effetti, caricare e scaricare tanto personalmente che mediante agenti e fattori, come meglio e più comodo sembrerà loro; senza che per la loro stata, per l’arrivo o per la partenza abbiano a pagare qualcosa ai nostri officiali a titoli di protezione, e pel così detto Regale, e per altro titolo, qualunque nome possa avere; né dovranno pagare per titolo di introduzione (eccettuata la solita gabella tollerabile moderata secondo tariffa) più che mezzo per cento di Consolato, e di così detta gabella di Ammiragliato delle merci ed effetti venduti o permutati, e questo secondo stima che ne farà il Presidente del Consolato, od i consigliere del Tribunale Cambiario, in concorso di una persona di quella nazione alla quale appartiene la nave giunta, e sulla proposizione della vendita o della permuta effettiva, per modo che il non venduto e non permutato, possa esportarsi senza alcun aggravio.
2. Le navi stazionate in ambedue i suddetti porti franchi, e le navi che viaggeranno sotto nostra bandiera e con nostra patente, godranno della protezione e sicurezza imperiale e principesca assicurate colle anteriori patenti, contro ogni attentato, per modo che tratteremo la nave che esercitasse forza o si arroga giurisdizione, il capitano, il patrono, i marinai, siccome pirati, perseguiteremo a terrore i loro complici, celanti e fautori, li piglieremo insieme a tutte le loro navi e merci, e tutte le loro navi e merci predate e condotte in altri porti, per essere restituite queste alla parte danneggiata, e procureremo a questa indennità o ad altra conveniente soddisfazione.
3. Affinché ogni trafficante e negoziante nei suddetti porti franchi possa trovare la migliore sua. convenienza in un modo o nell’altro, permettiamo ad essi negozianti tanto indigeni che stranieri di depositare le loro merci scaricate negli empori camerali esistenti o futuri di Trieste e di Fiume, verso corresponsione di proporzionato affitto, e di lasciarli depositati nove mesi, e se nel frattempo gli empori si empissero di merci, di collocarle e depositarle in casa ivi prossima, ovvero in emporio privato, sotto due chiavi, una delle quali starà in mano del Console ivi residente, l’altra in mano del proprietario delle merci; e né il Console, né il proprietario prima dello scorrere dei nove mesi saranno tenuti a pagare gabella qualsiasi delle merci depositate.
A tale oggetto vogliamo e clementissimamente permettiamo che siffatte merci vengano tassate dal Console o da un Consigliere del Tribunale Cambiario aggiuntivi negozianti, cioè il proprietario della merci, ed altro della stessa nazione, ed in altro modo non siano tassate le merci.
E sarà del pari loro libero nei nostri stati di comperare le merci al prezzo più basso che potranno, e di rivenderle ad altri negozianti esteri al prezzo più alto che sarà possibile, di introdurne secondo la disposizione di chi traffica, di venderle comodamente là da dove la nave ricaricata di altre merci vuole partire, o dove al patrone di nave si presenta occasione di navigare più oltre, ed il venditore non trova pronto il compratore; ma che peraltro sia sempre provveduto del necessario danaro.
V. Procuriamo, ed agevoliamo che nei due porti franchi fra breve sia banco o società, sufficiente di sicurtà, tanto per le navi che arrivano, che per quelle che partono, ed il quale dia anticipazione per tempo determinato sulle merci da importarsi o depositate in giusta proporzione
del capitale.
VI. Permettiamo clementissimamente ai trafficanti e negozianti che viaggiano pei porti franchi suddetti, o più oltre nei nostri Regni, Principati e Stati ereditari, e volessero fermarvisi e negoziare, di non essere giudicati che dal giudice speciale che delegheremo e dal Tribunale Cambiario, eccettuate le cause che riguardassero la gabella od i dazi regi ed i defraudi di queste, le quali cause verranno inquirite e giudicate secondo giustizia dal nostro Ricevitore e Controllore e dall’Aggiunto fiscale deputato nei nostri luoghi. Le procedure negli affari mercantili e cambiari saranno definite sommariamente, celeremente e senza protrazioni.
VII. I suddetti trafficanti. edificando case e botteghe fuori od entro le mura delle città di Trieste e Fiume, e volendo prendere in queste domicilio, non potranno essere molestati nelle persone e nelle cose: né le loro case ed i loro Fondaci aggravate contro equità.
VIII. Nascendo guerra, che Dio la tenga lontana, per la quale i trafficanti abitanti nei portifranchi suddetti dovessere lasciare i principati e paesi dell’Austria inferiore, concediamo loro, ai fattori e servi di vendere entro un anno i loro beni e mercanzie, o di prenderle seco; né verranno arrestate le loro navi ed effetti nei paesi dell’Austria interiore; e nemmeno verranno colpiti da rappresaglie; ma anzi gli autori di simili attentati verranno perseguitati dinanzi ai Tribunali, e castigati secondo le circostanze delle cose, affinché l’innocente non soffra per il reo.
IX. In caso di naufragio che patissero i negozianti sulle spiagge del nostro mare Adriatico, né il fisco nostro, né alcuno dei nostri sudditi potrà appropriarsi le cose gettate dal mare, né gli effetti mercantili e merci ricuperate dal naufragio, ma le cose gettate e ricuperate dovranno restituirsi ai naufraghi od ai loro eredi.
X. I trafficanti nei suddetti due porti saranno immuni dall’alloggiamento militare, ed in altre occasioni dagli oneri personali; e di queste immunità saranno partecipi anche quelli che per il nostro servigio risiederanno in Trieste o Fiume, e saranno Consiglieri del Consolato.
XI. Le navi che entreranno nei nostri porti anderanno esenti da visita, ma all’incontro i trafficanti saranno obbligati e costretti di mostrare i libri originali di passo, nei quali siano registrati il nome del comandante del naviglio, l’attestato del suo domicilio, e della nave, insieme ad una specifica degli oneri di quei paesi da dove partono, rilasciata dalla competente autorità. E se la nave fosse carica di merci vietate (che si annunceranno in prossima patente) si visiteranno le merci proibite, e si piglieranno come cadute, non così le altre.
XII. Del resto concediamo e permettiamo ai trafficanti e mercatori di qualunque nazione per migliore continuazione del loro commercio di costruire per sé abitazione, e negozio aperto entro le mura di Trieste e di Fiume o fuori, di comperare terreni a ciò, od altrimenti farne acquisto, di tenere un controllore da essi scelto, che vi risieda, come è di uso in altri regni, provincie e città, al quale effetto noi gli faremo assegnar luogo adatto e se fosse necessario, gli accorderemo molte libertà in quanto sarà possibile.
XIII. Affinché i negozianti ed i mercatori abbiano qualche primato e distinzione, promettiamo ad essi, alla loro nazione, alle loro famiglie che saremo per impartire loro tutte le libertà utili, proficue, reali e personali, che siano mai state concesse ai negozianti in altre città fiorenti, e le concederemo per quanto sia possibile ad inchiesta delle parti.
Le quali nostre clementissime volontà e premesse portiamo a conoscenza dei nostri fedeli, incoli, sudditi, e di tutti i singoli mediante la stampa di queste nostre Patenti, affinchè ognuno possa fruirne in cosa di tanto pubblico utile e vantaggio, e possa godere dell’alta nostra protezione e sicurtà.
Ed è perciò che ordiniamo seriamente ed efficacemente a tutti e singoli i costituti in dignità ecclesiastiche e secolari, ai Prelati, Conti, Baroni, Signori, Cavalieri, Luogotenenti, Marescialli, Capitani, Amministratori, Vicedomini, Prefetti, Burgravi, Presidi di provincia, Satrapi, Consoli, Giudici, Consiglieri, Cittadini, Comunità, ed agli altri nostri officiali, sudditi e fedeli, di qualunque dignità, grado e stato, di proteggere e mantenere i sopradetti negozianti e trafficanti.
In ciò si adempierà la nostra clementissima volontà ed intenzione.
Data nella nostra Residenza di Vienna il dì 18 marzo 1719, ottavo del nostro Impero, decimosesto del Regno di Spagna, ottavo di Ungheria e Boemia.
CARLO
Ludovico Conte de Zinzendorf
Ad espresso proprio comando di Sua Sacra Cesarea e Cattolica Maestà Giov. Gius. de Luidl.
© 13 Novembre 2010